PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


      1. In coerenza con i princìpi di pace e di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica, la Repubblica promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e di servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore. A tale fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.
      2. L'Agenzia è composta da un rappresentante ciascuno dei Ministeri della difesa, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché dell'Istituto nazionale per il commercio estero; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre esperti designati di intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

 

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      3. L'Agenzia elegge nel proprio seno il presidente.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione e la retribuzione del personale dell'Agenzia, l'assunzione, anche temporanea, di consulenti, anche provenienti da organizzazioni o istituti non governativi di ricerca, in numero comunque non superiore a sette unità, nonché le indennità da corrispondere ai componenti l'Agenzia.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle attività dell'Agenzia e delle agenzie regionali, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3 e 4.
      6. Il Governo promuove attivamente l'istituzione di una agenzia europea per la riconversione dell'industria bellica e si impegna a sostenere a livello dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) la nomina di un relatore speciale per la riconversione dell'industria bellica nonché la costituzione, nell'ambito della Conferenza per il disarmo, di un gruppo di lavoro internazionale sulla riconversione dell'industria bellica, con la collaborazione anche delle agenzie specializzate dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), delle agenzie nongovernative e delle organizzazioni sindacali internazionali.

Art. 2.

      1. L'Agenzia ha i seguenti compiti:

          a) predisporre ogni anno il programma degli interventi per la riconversione dell'industria bellica;

          b) soprintendere all'attuazione del programma di cui alla lettera a), su base regionale, da parte delle agenzie regionali di cui all'articolo 4;

          c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione

 

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di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

          d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belliche la cultura della riconversione in attività produttive alternative;

          e) realizzare progetti di ricerca e di sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;

          f) realizzare attività di informazione e di formazione sulle politiche e sui progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

          g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione dell'industria bellica;

          h) collaborare con le agenzie regionali di cui all'articolo 4 al fine di elaborare concrete soluzioni sul piano produttivo e occupazionale per la riconversione parziale o totale di aziende e di settori produttivi impiegati a fini militari.

Art. 3.

      1. Il programma degli interventi di cui all'articolo 2 è basato su un'analisi macroeconomica della realtà produttiva e del mercato nazionale e internazionale, nonché sulle politiche industriali del settore e su ipotesi di riformulazione delle stesse. Esso deve contenere le linee guida delle metodologie pratiche per la riconversione industriale dal settore militare a quello civile, con particolare riferimento al riaddestramento e alla riorganizzazione del personale manageriale, tecnico, amministrativo e di produzione, alla trasformazione degli impianti, alle questioni normative e contrattuali, alle implicazioni verso

 

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gli altri settori produttivi collegati, nonché verso le comunità e le aree interessate.
      2. Al programma deve essere allegato un censimento analitico delle aziende che producono beni e servizi destinati ad uso militare, con l'indicazione del controllo proprietario, del fatturato e dei principali indicatori economici, del numero dei dipendenti e della loro qualificazione personale, dei materiali in linea di produzione, di quelli prodotti in passato nonché delle attività di ricerca e di sviluppo in corso. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente.
      3. Nel programma deve essere espressamente prevista anche la corrispettiva riduzione della previsione di spese militari da parte del Ministero della difesa, che è tenuto a inserirla nel proprio bilancio annuale, al fine di evitare che una riconversione dell'industria bellica nazionale produca un aumento delle commesse all'estero per armamenti da parte dello Stato.
      4. Il programma deve essere trasmesso alle agenzie regionali di cui all'articolo 4, nonché alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 4.

      1. Nelle regioni in cui sono presenti aziende produttrici di beni e di servizi per fini militari sono istituite le agenzie regionali per lo studio e l'attuazione dei progetti di riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo.
      2. Le agenzie regionali hanno i seguenti compiti:

          a) istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro delle imprese di produzione militare con sedi o impianti operanti nella regione, nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricerca, la produzione, l'occupazione e gli investimenti militari e civili, la situazione finanziaria e la titolarità delle proprietà, le

 

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destinazioni di mercato militari e civili, nonché la localizzazione produttiva;

          b) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e sulle prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle prospettive occupazionali, nonché alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite;

          c) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei princìpi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile socialmente utili;

          d) promuovere la formazione di competenze in merito a progetti e a politiche di pace e di disarmo;

          e) formulare al Parlamento e al Governo proposte di interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile;

          f) stabilire e mantenere proficui contatti con istituzioni regionali, anche non italiane, impegnate in iniziative per la promozione della riconversione dell'industria bellica e con i centri di ricerca, anche a livello internazionale, che si occupano di riconversione e di disarmo;

          g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione dell'industria bellica.

Art. 5.

      1. In conformità con quanto previsto nel programma di cui all'articolo 3, gli interventi dello Stato hanno per oggetto progetti di riconversione totale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale.
      2. I progetti di riconversione di cui al comma 1 devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche.

 

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      3. I progetti di riconversione di cui al presente articolo possono riguardare anche attività di ricerca e sviluppo, di progettazione e di promozione commerciale.
      4. Le procedure di erogazione dei finanziamenti dei progetti di riconversione di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.

      1. Con le modalità determinate dal programma di cui agli articoli 2 e 3 e dai relativi progetti di attuazione, possono essere altresì finanziate la costruzione e l'attività di un centro di ricerche e sviluppo sull'innovazione tecnologica per usi civili, in particolare nei campi della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, del settore biomedico, nonché della tutela e del recupero del patrimonio ambientale e culturale.

Art. 7.

      1. Fermo restando l'obbligo della previsione nel programma e nei progetti predisposti ai sensi degli articoli 3 e 4 del pieno reimpiego del personale utilizzato, il Ministero delle attività produttive effettua interventi in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare interessate da un processo di riconversione.
      2. Le procedure di erogazione dei finanziamenti degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
      3. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore militare dovute a condizioni di mercato o a decisioni

 

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di ridimensionamento di produzioni militari, il Governo si attiva per individuare gli interventi che, a livello nazionale e dell'Unione europea, possono favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione dell'impatto economico territoriale, nonché l'eventuale ricollocazione dei lavoratori coinvolti. L'agenzia regionale competente può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.